Pubblicità legale
L’Albo pretorio, o la sezione pubblicità legale, è dal 1º gennaio 2011 la sezione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicati gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale. Precedentemente, l’Albo pretorio era una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, generalmente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.
Con la pubblicità legale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes , ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo. La pubblicazione avviene attraverso l’esposizione dell’atto in un luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo, il “tempo di affissione”.
L’art. 32 della Legge n 69/2009 ha stabilito che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”.
Per ottemperare alla citata norma, i siti istituzionali di servizio debbono prevedere una sezione dedicata alla pubblicità legale all’interno della quale debbono essere pubblicati, organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale.
Il servizio di consultazione della pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla home page del sito e deve essere chiaramente indirizzato da un’etichetta esplicativa del tipo “Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo pretorio” o “Albo pretorio on line”.