Ultima modifica: 12 Gennaio 2022
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NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COVID 19

AVVISO ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “Padre Pino Puglisi”
Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano)
e-mail: miic8ef00b@istruzione.iticpadrepinopuglisi@gmail.com

PEC: miic8ef00b@pec.istruzione.it

 

Circ. n 112

Buccinasco, 12/01/2022

 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti

Al personale scolastico 

Al personale educativo

Ai referenti ANTICOVID

Alla D.S.G.A. 

Oggetto: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COVID 19, IN SEGUITO ALLA NOTA CONGIUNTA, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E MINISTERO DELLA SALUTE, N.11 DEL 08.01.2022 E ALLA NOTA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 14 DEL 10.01.2022

Come         già         comunicato         con         circolare         interna         n. 108       del         07.01.2022 il DL del 5 gennaio 2022 (D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, art. 4) introduce nuove misure urgenti da adottare in presenza di soggetti positivi al COVID-19, nei luoghi di lavoro e nelle scuole con differenziazione tra i diversi segmenti scolastici.

Con la presente circolare, che va ad integrare quella suddetta, si informa che con nota congiunta n. 11, i Ministeri dell’Istruzione e della Salute, in data 08.01.2022, hanno fornito prime indicazioni operative circa le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 , che di seguito si enucleano, invitando   tuttavia   i   destinatari   della   presente   ad   effettuare   La normative aggiornata è reperibile sul sito scolastico nella sezione  #IoTornoaScuola. 

Le norme citate sono state riprese da ATS Regione Lombardia – Città Metropolitana e sintetizzate nelle FAQ aggiornate.

Si evidenziano di seguito gli aspetti salienti.

SCUOLA DELL’INFANZIA

CON 1 SOLO CASO POSITIVO NELLA SEZIONE

Per i BAMBINI appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: sospesa per 10 giorni;
  • misura sanitaria:  quarantena della  durata  di  10 giorni  con  test  di  uscita  –  tampone  molecolare  o antigenico con risultato negativo.

Per il PERSONALE (DELLA SCUOLA ED ESTERNO) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

 

SCUOLA PRIMARIA

CON 1 SOLO CASO POSITIVO NELLA CLASSE

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli ALUNNI frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica in presenza;
  • misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

Si precisa che non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo la presente attestazione e il risultato del test negativo al docente di riferimento; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS e la scuola.

Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo e l’attività scolastica può proseguire esibendo la presente attestazione e l’esito negativo del test al docente di riferimento; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.

 

Per il PERSONALE (DELLA SCUOLA ED ESTERNO) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza (si veda pag. 4).

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

 

CON 2 CASI POSITIVI NELLA CLASSE

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure

PER I COMPAGNI DI CLASSE:

  • è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

Per il PERSONALE (DELLA SCUOLA ED ESTERNO) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CON 1 SOLO CASO POSITIVO NELLA CLASSE

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli ALLIEVI frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorire di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
  • si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il PERSONALE (DELLA SCUOLA ED ESTERNO) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

CON 2 CASI POSITIVI NELLA CLASSE

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale**:

1. per gli ALUNNI che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni (4 MESI), che siano guariti da più di centoventi giorni (4 MESI) e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

      • sospensione dell’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
      • misura sanitaria:  quarantena  della  durata  di  10  giorni  con  test  di  uscita  –  tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

2. per gli ALUNNI che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o  che siano  guariti, da meno di centoventi giorni (4 MESI) e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

      • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
      • si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
      • misura sanitaria: Auto-sorveglianza;

Per il PERSONALE (DELLA SCUOLA ED ESTERNO) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi  per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

 

** Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso, come precisato dalla nota congiunta Ministro Istruzione e Salute n. 11 del 08.01.2022 e dalla nota del MI n. 14 del 10.01.2022. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. La verifica dei requisiti prevista dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe  in  cui  sono  presenti  2  casi  covid  “[…]  potrà  essere  effettuata,  in  modalità  digitale o  cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata”. All’uopo, la Dirigente Scolastica delegherà docenti e ATA ad effettuare il suddetto controllo, pubblicando sul sito, area privacy, la relative informative sul trattamento dei dati, nel rispetto della normative in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003).

 CON 3 CASI POSITIVI NELLA CLASSE

In presenza di tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli ALLIEVI frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il PERSONALE (DELLA SCUOLA ED ESTERNO) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi  per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

 

AL FINE DI FAVORIRE L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SI RITIENE UTILE RICHIAMARE I SEGUENTI PUNTI DI ATTENZIONE:

  1. l’AUTO-SORVEGLIANZA prevede: “… obbligo di indossare dispositivi di protezione  delle  vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto- sorveglianza termina al giorno 5. Durante l’auto-sorveglianza, è prev i sta l ’effettuazi one di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  gi orno successi v o al l a data del l ’ul timo contatto stret t o con s og g etti conferm ati posi ti v i al C ov i d 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);
  2. TAMPONI T0 E T5 Per a popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. In caso in cui uno di essi o entrambi non venissero effettuati dagli alunni posti in sorveglianza attiva, gli stessi andranno  in quarantena e non potranno frequentare in presenza le attività didattiche. Fino al 28 febbraio 2022, la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo, in regime di Auto – sorveglianza, ha la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
  3. SINTOMI E FEBBRE > 37,5° Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
  4. Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) E QUARANTENA –  Sono considerati AD ALTO RISCHIO:
  • i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (per esempio, abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. Per tali soggetti la quarantena prev i sta ha una durata di 1 0 g i orni dal l ’ul ti ma esposi zione al caso e al termine di tale periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici. Per tali soggetti, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose vaccino), oppure che abbiano completato il ciclo  vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
  1. DURATA QUARANTENA 10 GIORNI dall’ultima esposizione al caso e al termine di tale periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
  1. ISOLAMENTO 7 GIORNI i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster (terza dose vaccino), o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Si coglie infine l’occasione per precisare che, come indicato anche nelle FAQ al punto n. 6, in caso di positività, la riammissione a scuola degli studenti può avvenire ESCLUSIVAMENTE  esibendo attestazione di fine isolamento rilasciato da ATS o attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante.

Le disposizioni riportate sono suscettibili di variazioni all’emanazione di successivi regolamenti applicativi dei quali sarà data tempestiva comunicazione.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione

 

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonella Lacapra

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D Lgs:39/1993)

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